CASSAZIONE CIVILE SEZ. III SENT. N. 17020 DEL 20.08.2015

16 settembre 2015

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – ASSICURAZIONE SANITARIA – INTERVENTI RIMBORSABILI – INDIVIDUAZIONE – RIFERIMENTO ALLE TECNICHE UTILIZZATE E NON ALL’OBIETTIVO TERAPEUTICO PERSEGUITO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362, 1363, 1369, 1370 COD. CIV. -  SUSSISTENZA

In materia di interpretazione del contratto, viola i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1369 e 1370 cod. civ., l’interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione sanitaria che pretenda di individuare gli interventi rimborsabili (nella specie, di resezione, incannulazione antiblastica, epatotomia e rimozione di adenomi maligni) sulla base delle tecniche utilizzate e non dell’obiettivo terapeutico perseguito, assumendo la rimborsabilità esclusivamente di interventi di natura chirurgica e non radioterapica.

Nel maggio 2005 l'avvocato V.V. conveniva in giudizio Assicurazioni Generali S.p.A., chiedendone la condanna al pagamento dell' indennizzo dovutogli in forza di polizza assicurativa stipulata per suo conto nel 2001 dalla Cassa Nazionale Forense; ed avente ad oggetto le spese mediche da lui sopportate in occasione di vari interventi chirurgici ai quali si era sottoposto all'estero, tra il 2002 ed il 2005, per adenocarcinoma al fegato ed alla prostata.

Nella costituzione in giudizio della compagnia di assicurazioni, veniva emessa sentenza n. 651/09 con la quale il tribunale di Verona, in accoglimento della domanda, condannava Assicurazioni Generali al pagamento dell'indennizzo assicurativo di 450.551,00 US, da convertirsi in euro al cambio della data della sentenza.

Interposto appello da Assicurazioni Generali spa, veniva emessa sentenza n. 370/13 con la quale la corte di appello di Venezia, in riforma della prima decisione, rigettava la domanda proposta dal V., che condannava al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso questa sentenza viene dal V. proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A. (già Assicurazioni Generali spa), a mezzo della propria mandataria Generali Business Solutions spa. Il V. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La S.C. ravvisa la fondatezza dei motivi di ricorso nella prospettiva della violazione di legge e della carenza motivazionale in ordine alla individuazione del rischio assicurato, reputando erronea l’esclusione della copertura assicurativa degli interventi subiti, in quanto asseritamente estranei all’elenco contrattuale degli interventi chirurgici rilevanti.

La sentenza de quo sottolinea che “la descrizione degli interventi coperti da assicurazione è formulata dalle parti con specifico riguardo all’obiettivo dell’intervento chirurgico, vale a dire al suo scopo terapeutico, non già alle tecniche operatorie utilizzate per la sua realizzazione”.

Viene così messa a fuoco la violazione dei principi interpretativi del contratto ex artt. 1362 e 1363 c.c.

Il principio, secondo giurisprudenza costante, è che l’indagine ermeneutica, pur non potendo prescindere dal senso letterale delle parole che compongono il contratto, deve dare il giusto peso, ai fini dell’interpretazione, alle finalità concretamente perseguite. Il criterio letterale e quello logico devono quindi essere coordinati allo scopo di comprendere quale sia la comune volontà consacrata dal contratto. In questo senso, il processo interpretativo può giungere ad un risultato che potrebbe risultare non pedissequamente conforme al mero senso letterale delle parole sempre che sia reso esplicito il processo interpretativo (C. 2652/2008). La S.C. evidenzia la necessità di considerare tutti gli elementi testuali ed extratestuali al fine di acquisire definitivamente il senso delle dichiarazioni negoziali, anche nel caso in cui le espressioni utilizzate appaiano chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi in quanto “una espressione prima facie chiara può non risultare più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione ovvero se posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (C. 12120/2005)”.

Si giunge così a considerare il mero dato letterale della singola clausola come una volontà “apparente”, a prescindere dalla “chiarezza” delle espressioni usate,  in quanto slegata dall’elemento soggettivo (volontà effettiva) che deve evidentemente essere desumibile dalla lettura della totalità delle statuizioni del contratto, in ogni sua parte, ex art. 1363 c.c. e dal comportamento complessivo delle parti ex art. 1362 co.2.

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