Tenuità del fatto Cass.07.09.2020 Sez. Unite
29 settembre 2020
Speciale tenuità applicabile anche al piccolo spaccio
Aveva spacciato 2,2 grammi di hashish ricavandone 10 euro, ma prima il Tribunale di Torino a poi la Corte di Appello gli negavano ogni attenuante.
Il difensore non si arreso e la Corte di Cassazione a S.U. ha riconosciuto l’applicabilità alla fattispecie, delle attenuanti di speciale tenuità (Art. 62 n.4 c.p.)
In particolare, posto che il T.U. stupefacenti prevede già una punizione meno severa per lo spaccio di lieve entità, (735) ci si è chiesto se fosse applicabile l’attenuante in parola.
La Corte di Appello lo aveva negato rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale contrario all’applicabilità in quanto, in caso contrario, ci sarebbe una duplicazione dei benefici sanzionatori.
In pratica si attenuerebbe una ipotesi già attenuata. L’ipotesi di cui al comma 5 del 73 T.U., tuttavia è una autonoma fattispecie di reato e pertanto il ragionamento è errato.
Il contrasto: da una parte si riteneva la non applicabilità in quanto le condotte contemplate dal T.U. stupefacenti sono lesive di valori costituzionali attinenti alla salute pubblica di fronte ai quali sarebbe irrilevante la ridotta valenza del lucro, dall’altra l’applicabilità per ogni tipo di delitto purchè commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura dell’offesa prodotta.
La Corte ha seguito quest’ultimo indirizzo. Al di la di ogni considerazione morale, appare corretta l’interpretazione favorevole all’applicazione delle attenuanti rese dalla Suprema Corte.
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